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        <title>Software Torrefazioni,Gestione Studio Legale,Agenda Legale,Software Tracciabilità Alimentare,Software Archiviazione Ottica,Sicurezza Informatica</title>
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        <title>Marketing e relazioni pubbliche con il Web 2.0</title>
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        <description>Cosenza, 08 Luglio 2010Si &amp;egrave; svolto presso la sede della Cali&amp;ograve; Informatica S.r.l. il seminario tenuto dal Prof. Luca Dini, docente di Comunicazione d' Impresa presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; degli Studi di Perugia.
Argomento del giorno &amp;egrave; stato il Marketing e le Relazioni Pubbliche con il web 2.0.
Erano presenti, oltre alla dirigenza di Cali&amp;ograve; Informatica e l&amp;rsquo;intero reparto commerciale, un folto numero di titolari di importanti realt&amp;agrave; dell&amp;rsquo;imprenditoria calabrese, nonch&amp;eacute; dirigenti della Pubblica Amministrazione locale, provinciale e regionale. Da tale weorkshop &amp;egrave; emerso un forte interesse nei confronti dell'argomento, soprattutto legato allo sviluppo di servizi nei singoli ambiti di interesse.
Cali&amp;ograve; Informatica e Marketing Focus sanciscono con questa iniziativa una collaborazione per la realizzazione di una serie di prodotti e servizi da proporre alle aziende interessate.
Infatti, il saluto iniziale di Giovanni Cali&amp;ograve;, responsabile laboratorio sviluppo software Cali&amp;ograve; Informatica e le conclusioni  di Saverio Romano, direttore commerciale Cali&amp;ograve; Informatica, hanno posto l&amp;rsquo;accento sull&amp;rsquo;innovazione e sulla necessit&amp;agrave; di utilizzo dei nuovi media come volano per lo sviluppo di un&amp;rsquo;intera regione.
Sono disponibili online le slide dell'evento in formato PDF (/files/PresentazioneDefinitiva.pdf)..</description>
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        <title>Come raggiungerci</title>
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        <description>Visualizzazione ingrandita della mappa (http://maps.google.it/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=cali%C3%B2+informatica&amp;sll=41.442726,12.392578&amp;sspn=24.949384,57.084961&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=39.319434,16.238791&amp;spn=0.003984,0.006866&amp;z=17).</description>
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        <title>Software Torrefazioni</title>
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        <description>Il posizionamento di leadership e la rilevanza economica del fornitore del software gestionale ERP garantisce la continua evoluzione funzionale dell&amp;rsquo;applicazione, e quindi l&amp;rsquo;incorporazione delle best practice gestionali e la continuit&amp;agrave; del servizio di supporto ai clienti.
Questo approccio, cio&amp;egrave; basare il nostro software come programma verticale di Gamma Enterprise, ci ha consentito di combinare il vantaggio di disporre di specifiche funzionalit&amp;agrave; per il settore delle Torrefazioni  senza rinunciare ai vantaggi di un applicativo diffuso a livello nazionale.
 
Caratteristiche generali

    Lavora  con qualsiasi Palmare o PC  dotato di browser      Internet Explorer, Mozilla o Chrome


    Non richiedere installazione e lavorare anche in assenza      di collegamento internet
    Si sincronizza automaticamente con la sede centrale in      automatico anche via WEB, sia dall'esterno che dall'interno dell'azienda,      senza l'intervento dell'operatore, i dati inseriti sono immediatamente      disponibili nel gestionale Gamma Enterprise e pertanto non necessitano di      ulteriori elaborazioni.
    Il metodo di sincronizzazione &amp;egrave; di tipo incrementale

 
Gestione Vendite

    Gestione di qualsiasi tipo di documento(preventivi,      conferme d&amp;rsquo;ordine, fatture, ddt, etc..)
    Gestione Estratto Conto
    Gestione Assegni posdatati
    Gestione Cassa per Agente
    Gestione Provvigioni sul maturato e sull&amp;rsquo;incassato
    Gestione Budget Commerciali
    Statistiche Evolute
    Listini e sconti personalizzati per cliente come da      gestionale Gamma Enterprise
    Gestione del reso vendibile/ non vendibile

Gestione Comodato 

    Gestione Anagrafe delle apparecchiature
    Gestione documenti Entrata/Uscita
    Gestione emissione contratti di Comodato
    Gestione delle Recessioni
    Gestioni delle sostituzioni


    Statistiche evolute con  allarmi personalizzati sul      mancato rispetto dei termini contrattuali
    Gestione insegne pubblicitarie

 
Gestione Contratti di Finanziamento

    Erogazione finanziamento con restituzione per  maggiorazione      del prezzo di vendita con gestione dell&amp;rsquo;acquisto minimo di kg mensili.
    Erogazione finanziamento con restituzione per       maggiorazione del prezzo di vendita ma accumulo su articolo fuori campo      iva con gestione dell&amp;rsquo;acquisto minimo di kg mensili
    Erogazione finanziamento con rimborso rateizzato mensile      con possibilit&amp;agrave; di gestione dell&amp;rsquo;acquisto minimo di kg mensili.
    Gestione allarmi personalizzati sul mancato rispetto dei      termini contrattuali

 
Consumer Goods 
Si rivolge alle imprese che lavorano con la Grande Distribuzione e la distribuzione organizzate o imprese che lavorano con il canale tradizionale ma con strategie commerciali di vendita e di gestione diversificate in base alla tipologia del cliente.
1.     Gestione Premi di fine anno
La Gestione Premi di Fine Anno permette la misurazione e la liquidazione per qualsiasi livello della struttura di classificazione del cliente. In corso d'anno una funzione della soluzione verticale prevede il calcolo (che pu&amp;ograve; essere richiesto anche in modalit&amp;agrave; simulata) sull'andamento dei premi e contributi verificando sia la situazione alla data, sia la situazione proiettata nel tempo in funzione di stagionalit&amp;agrave; di prodotto e trend di vendita (gestione del non maturato).
Questa funzione permette al sistema di controllo la verifica dell'andamento dei costi derivanti dalla stipula dei contratti.
In ogni momento sar&amp;agrave; disponibile l'informazione relativa a quanto gi&amp;agrave; maturato dal cliente sulla base del fatturato effettuato e delle condizioni contrattuali, tenendo in considerazione le eventuali modifiche intercorse alla struttura di classificazione dei clienti. L'elaborazione del processo di liquidazione permette l'emissione automatica sia di note credito che di fatture promozionali (da ricevere) in funzione della modalit&amp;agrave; definita dal contratto.
L'utente avr&amp;agrave; comunque la possibilit&amp;agrave; di eseguire interventi di modifica su quanto proposto dal sistema. &amp;Egrave; possibile definire piani di liquidazione automatici o di anticipo (manuali o derivanti da eventi promozionali) che verranno tenuti in considerazione dal sistema durante la fase di conguaglio.
 
2.     Gestione Canvass
L'approccio verso il canale Normal Trade &amp;egrave; regolato dall'applicazione da politiche commerciali definite Canvass. Questa modalit&amp;agrave; di vendita permette al funzionario commerciale di avere a disposizione una serie di iniziative di vendita da proporre (in alternativa o cumulate) al suo interlocutore. Gamma Consumer Goods mette a disposizione delle aziende un sofisticato sistema per la gestione di listini e sconti, sia in termini di versioni e criteri di validit&amp;agrave; (sell in - sell out) sia per applicabilit&amp;agrave; di condizioni commerciali (sconti a punti - a presenza - sconti sostitutivi o aggiuntivi - sconti in %, in merce, in valore assoluto - sconti canale - 3 X 2....) che permette di trasferire al sistema tutte le condizioni di vendita definite con il cliente automatizzando completamente la fase di caricamento dell'ordine.
 
3.     Gestione Contributi Promozionali
La gestione delle Condizioni Fuori Fattura relativa alle attivit&amp;agrave; promozionali rappresenta per le aziende Consumer Goods un elemento di costo importante. La soluzione permette di definire:
Contributi Promozionali Incondizionati (spese di segreteria, spese di ristrutturazione ...)
Contributi Promozionali Condizionati (listing, spazio espositivo,...)
Attivit&amp;agrave; promozionali (volantinaggio, Hostess,...)
 
4.     Gestione Contratti Promozionali
&amp;Egrave; possibile gestire l'apertura dei contratti promozionali sia di tipo nazionale che di tipo periferico. Ogni contratto avr&amp;agrave; regole commerciali che potranno determinare l'applicazione di premi o l'erogazione di servizi promozionali (poste contrattuali definite &quot;fuori fattura&quot;). Il contratto potr&amp;agrave; essere associato ad uno specifico cliente oppure ad un qualsiasi livello della struttura di classificazione con regole di applicazione delle condizioni di tipo aggiuntivo / sostitutivo. Ad ogni contratto potranno essere attribuiti obiettivi di target e premi di fine anno - premi di periodo con regole di partecipazione degli affiliati e di liquidazione particolarmente flessibili.
 
5.     Strutture di classificazione GD-DO
Le strutture organizzate di vendita (GD/DO), attraverso le funzionalit&amp;agrave; specifiche del modulo, possono essere mappate attraverso la gestione di &quot;strutture di classificazione&quot; che rendono possibile la creazione di un legame per data di validit&amp;agrave; con un concetto ad albero (Distinta Cliente). Attraverso una gestione gerarchica del canale distributivo (canale / gruppo / insegna / cliente di fatturazione / punto vendita), la soluzione verticale consente di tenere traccia di eventuali cambiamenti intercorsi all'interno della struttura cliente mantenendo le informazioni necessarie alle operazioni di calcolo, rettifica e previsione sulla base degli elementi dell'accordo.
 
 
LBS (Location Base Service)
Servizi basati sulla propria posizione geografica
Il sistema determina automaticamente la posizione attraverso la triangolazione cellulare o il GPS e fornisce quindi risultati in funzione alla sua location.
Tutti i clienti vengono georeferenziati automaticamente dal sistema tramite l&amp;rsquo;indirizzo presente nell&amp;rsquo;anagrafica cliente o in quella del destinatario. .</description>
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        <dc:date>2008-10-21T09:12:31+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>giovanni.calio@calio.it</dc:creator>
        <title>H2O - HIGHWAY TO OFFICE MOBILE (L'autostrada verso l'ufficio mobile)</title>
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        <description>               La tua azienda nel palmo della mano  L'applicazione web che continua a lavorare anche in assenza di collegamento a internet La soluzione innovativa della Cali&amp;ograve; Informatica che, utilizzando un browser internet, consente agli utenti un accesso sicuro, semplice ed immediato al software gestionale Scarica la brochure di presentazione (/images/stories/H2O.pdf)           .</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:47:08+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONTRIBUTI SU MAGGIORI REDDITI ACCERTATI -  Italia Oggi 4.10.2008  Il Sole 24Ore 4.10.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26071/2/</link>
        <description>&amp;bull; L&amp;rsquo;Inps, con il messaggio n. 22012/2008, informa che sono in arrivo le cartelle di pagamento riguardanti i contributi dovuti sui maggiori redditi accertati nei confronti di artigiani e commercianti, accertati nell&amp;rsquo;anno 2007. &amp;bull; Qualora non sia effettuato il versamento, scatter&amp;agrave; l&amp;rsquo;iscrizione a ruolo..</description>
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        <dc:date>2008-10-06T14:43:09+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PERMESSI PER ASSISTENZA AI DISABILI - Italia Oggi 4.10.2008  Il Sole 24Ore 4.10.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26070/2/</link>
        <description>&amp;bull; Il Ministero del Lavoro, con l&amp;rsquo;interpello n. 46/2008, precisa che il lavoratore in cassa integrazione ha diritto ai giorni di permesso mensili per assistenza ai disabili secondo criteri di proporzionalit&amp;agrave;, ossia commisurati alle giornate effettivamente lavorate. &amp;bull; Di fatto, la Cassa integrazione guadagni ordinaria riduce i permessi..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:41:55+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>INDENNIZZO DI DISOCCUPAZIONE PER LAVORO A CHIAMATA - Italia Oggi 4.10.2008 Il Sole 24Ore 4.10.</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26069/2/</link>
        <description>&amp;bull; Il Ministero del Lavoro, con l&amp;rsquo;interpello n. 45/2008, precisa che attribuisce diritto all&amp;rsquo;indennit&amp;agrave; di disoccupazione per i periodi di non lavoro anche il contratto di lavoro a chiamata senza obbligo di risposta. &amp;bull; In altri termini, spetta l&amp;rsquo;assegno di &amp;ldquo;reperibilit&amp;agrave;&amp;rdquo; solo in presenza di obbligo di risposta..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:41:08+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>DISTRUZIONE SCRITTURE CONTABILI - Italia Oggi 4.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26068/2/</link>
        <description>&amp;bull; La Corte di Cassazione, con la sentenza 3.10.2008, n. 37592, precisa che ai fini della configurabilit&amp;agrave; del reato non &amp;egrave; necessario che si verifichi un&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; assoluta di ricostruire il volume d&amp;rsquo;affari o dei redditi, essendo sufficiente anche un&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire in altro modo. &amp;bull; In sostanza, fornire documentazione extra-contabile per ricostruire il volume d&amp;rsquo;affari non pu&amp;ograve; consentire sconti di pena, se sono state distrutte le scritture contabili..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:39:37+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RIMBORSO ICI PER COOPERATIVE AGRICOLE - Italia Oggi 4.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26067/2/</link>
        <description>Viola il principio di uguaglianza dei cittadini e del diritto di difesa non ammettere le cooperative agricole al diritto di ottenere il rimborso dell&amp;rsquo;Ici versata sui fabbricati strumentali per i periodi d&amp;rsquo;imposta anteriori al 2008. Con tale rilievo, la Commissione tributaria provinciale di Chieti (ordinanza n. 277/2008) ha rimesso la questione al vaglio di legittimit&amp;agrave; della Corte Costituzionale..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/26066/2/">
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        <dc:date>2008-10-06T14:36:32+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IMPOSTA DI REGISTRO PER TERRENI EDIFICABILI - Italia Oggi 4.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26066/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;inserimento di un terreno agricolo quale edificabile nel piano regolatore non ancora approvato comporta l&amp;rsquo;applicazione dell&amp;rsquo;imposta di registro, nel caso di vendita, in misura dell&amp;rsquo;8%, rilevando la destinazione al momento della cessione (Cassazione, sentenza 24.09.2008, n. 23992/08)..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:35:14+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ICI PER FABBRICATI RURALI - Italia Oggi 4.10.2008 </title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26065/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Anci dell&amp;rsquo;Emilia Romagna ha precisato non &amp;egrave; possibile applicare nessuna esenzione, ai fini Ici, sui fabbricati rurali: il pronunciamento &amp;egrave; giustificato dal consolidato orientamento giurisprudenziale..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:34:31+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PARTITA IVA PER I NON RESIDENTI - Il Sole 24Ore 5.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26064/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate precisa che, nell&amp;rsquo;ipotesi di acquisto effettuato presso un&amp;rsquo;asta giudiziaria, l&amp;rsquo;agevolazione &amp;ldquo;prima casa&amp;rdquo; non pu&amp;ograve; essere concessa se: &amp;bull; nel decreto di trasferimento non &amp;egrave; contenuta la dichiarazione del contribuente con la quale si intende beneficiare della predetta agevolazione; &amp;bull; il contribuente non ha indirizzato tale richiesta all&amp;rsquo;Amministrazione Finanziari prima dell&amp;rsquo;avvenuta registrazione..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:33:01+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ATTO DI OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA–INGIUNZIONE DEL COMUNE - Italia Oggi 4.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26063/2/</link>
        <description>&amp;bull; L&amp;rsquo;atto di opposizione all&amp;rsquo;ordinanza-ingiunzione del Comune non &amp;eacute; assoggettabile all&amp;rsquo;imposta di bollo (R.M. 11.01.1994, prot. n. 1030 e 30.06.1994, prot. n. 103). &amp;bull; L&amp;rsquo;introduzione del contributo unificato &amp;ndash; disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con Dpr 30.05.2002, n. 115 &amp;ndash; ha sostituito, tra l&amp;rsquo;altro, l&amp;rsquo;imposta di bollo per gli atti ed i provvedimenti giudiziari per ciascun grado di giudizio. &amp;bull; L&amp;rsquo;imposta di bollo, di conseguenza, ha acquisito natura residuale in materia di atti giudiziari, rimanendo generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato (R.M. 13.11.2006, n. 130), che rientra nella competenza gestionale del Ministero della Giustizia (R.M. 4.10.2002, n. 319)..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/26062/2/">
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        <dc:date>2008-10-06T14:32:01+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONSERVAZIONE FATTURE IN OUTSORCING - Italia Oggi 4.10.2008 Il Sole 24Ore 4.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26062/2/</link>
        <description>&amp;bull; La deliberazione Cnipa n. 11/2004, all&amp;rsquo;art. 5, c. 3, dispone che il procedimento di conservazione sostitutiva pu&amp;ograve; essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla presente deliberazione. La disposizione ammette, dunque, esplicitamente la possibilit&amp;agrave; di affidare a pi&amp;ugrave; soggetti il procedimento di conservazione e tale possibilit&amp;agrave; deve ritenersi ammessa anche per la conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Peraltro, l&amp;rsquo;affidamento a diversi responsabili dell&amp;rsquo;incarico di effettuare la conservazione dei documenti fiscali non esonera il contribuente dal rispetto degli obblighi di natura documentale prescritti dalle disposizioni tributarie. &amp;bull; Infatti, come gi&amp;agrave; chiarito con la R.M. 9.07.2007, n. 161/E, in tutti i casi in cui il contribuente affida, in tutto o in parte, il processo di conservazione a soggetti terzi, continuer&amp;agrave; a rispondere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti. Eventuali inadempienze del soggetto incaricato della conservazione non potranno essere opposte all'Amministrazione Finanziaria per giustificare irregolarit&amp;agrave; o errori nella tenuta e nella conservazione della contabilit&amp;agrave; o, pi&amp;ugrave; in generale, di tutti i documenti rilevanti ai fini tributari. Tale precisazione mantiene la propria validit&amp;agrave; anche in presenza di pi&amp;ugrave; soggetti responsabili della conservazione..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:30:25+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PARTITA IVA PER PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - Il Sole 24Ore 5.10.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26061/2/</link>
        <description>&amp;bull; Le persone fisiche che, pur mantenendo la residenza all&amp;rsquo;estero, trasferiscono il domicilio in Italia, possono prendere la partita Iva nel nostro Paese. &amp;bull; Il caso affrontato dall&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate riguardava un cittadino di San Marino che, pur non trasferendo la propria residenza, era intenzionato a svolgere in Italia un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; lavorativa di tipo professionale..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:29:21+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI - Italia Oggi 4.10.2008 Il Sole 24Ore 4.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26060/2/</link>
        <description>&amp;bull; L&amp;rsquo;art. 7, c. 4, lett. b) del Dpr n. 633/1972 prevede che le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo. Ci&amp;ograve; posto, nel caso in cui sia la societ&amp;agrave; ad organizzare l&amp;rsquo;evento in altro Stato membro, i servizi da essa offerti non saranno da considerare, ai fini Iva, territorialmente rilevanti in Italia e come tali dovranno essere considerati fuori dal campo di applicazione dell&amp;rsquo;imposta. &amp;bull; Per quanto riguarda, invece, i servizi che la societ&amp;agrave; intenderebbe prestare, in altro Stato membro, in occasione di eventi scientifico-culturali organizzati da terzi, si rileva che gli stessi, pur se forniti in occasione e in ragione dell&amp;rsquo;evento cui si riferiscono, non possono considerarsi rientranti tra le prestazioni di cui all&amp;rsquo;art. 7, c. 4, lett. b) (prestazioni scientifiche, culturali, ecc.), poich&amp;eacute; resi da soggetto terzo (la societ&amp;agrave; istante), rispetto all&amp;rsquo;organizzatore del convegno, congresso e simili, per cui si presentano come prestazioni aggiuntive (albergo ai relatori del Congresso ed ai partecipanti, ristorazione, etc.) che sono offerte ai partecipanti e che non sono strettamente indispensabili alla partecipazione all&amp;rsquo;evento. &amp;bull; In particolare, viene meno anche il nesso di accessoriet&amp;agrave;, di cui all&amp;rsquo;art. 12 del Dpr n. 633/1972, poich&amp;eacute; la prestazione principale (evento scientifico-culturale) &amp;egrave; posta in essere da soggetto diverso dalla societ&amp;agrave; istante che rende le altre prestazioni in discorso. &amp;bull; In conclusione, qualora la stessa societ&amp;agrave; organizzi l&amp;rsquo;evento culturale-scientifico relativamente a tutte le prestazioni, esse rientrano nell&amp;rsquo;ambito applicativo di cui all&amp;rsquo;art. 7, c. 4, lett. b) del Dpr n. 633/1972, da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia solo nel caso in cui l&amp;rsquo;evento, oggetto della prestazione principale, sia realizzato nel territorio dello Stato. Al contrario, qualora la societ&amp;agrave; si limiti a fornire altri servizi rispetto all&amp;rsquo;evento organizzato da altri soggetti, le prestazioni rese dovranno essere esaminate singolarmente al fine di individuarne la territorialit&amp;agrave; secondo le disposizioni dell&amp;rsquo;art. 7 del citato Dpr n. 633/1972..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:27:12+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>FEDERALISMO FISCALE - Italia Oggi 4.10.2008 Il Sole 24Ore 4.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26059/2/</link>
        <description>Il Governo ha approvato la bozza del disegno di legge in tema di federalismo fiscale. I punti di maggiore interesse sono rappresentati da: perequazione per gli enti con minore capacit&amp;agrave; fiscale; autonomia impositiva delle Regioni e dei Comuni; citt&amp;agrave; metropolitane; Roma Capitale; sedi di coordinamento &amp;ndash; mediante istituzione di una Commissione paritetica per l&amp;rsquo;attuazione del federalismo fiscale; Regioni a statuto speciale..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-06T14:25:37+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO A FAVORE DI CONSOCIATE - Italia Oggi Il Sole 24Ore 4.10.2008 </title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26058/2/</link>
        <description>&amp;bull; Ai sensi dell&amp;rsquo;art. 165, c. 1 Tuir, presupposto fondamentale per il riconoscimento del credito d&amp;rsquo;imposta estero &amp;egrave; il concorso dei redditi prodotti all&amp;rsquo;estero alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, in capo al quale gli stessi sono sottoposti a tassazione nel nostro Paese. La tassazione all&amp;rsquo;estero si verifica quando l&amp;rsquo;esecuzione dell&amp;rsquo;appalto assunto dal consorzio richieda lo svolgimento di attivit&amp;agrave; nello Stato estero, con modalit&amp;agrave; tali da configurare l&amp;rsquo;esistenza di una stabile organizzazione. Le imposte estere, dunque, si riferiscono al reddito derivante dalle attivit&amp;agrave; poste in essere dalle consorziate per dare esecuzione concreta al contratto di appalto concluso dal consorzio. Tale reddito si produce direttamente ed originariamente in capo alle imprese consorziate e concorre alla formazione del reddito complessivo delle stesse. &amp;bull; Conseguentemente, il credito per le imposte pagate all&amp;rsquo;estero dal consorzio, sul reddito derivante dalle opere di esecuzione dell&amp;rsquo;appalto, spetta alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. Tale credito, per la determinazione del quale si applicano le regole dettate dall&amp;rsquo;art. 165 del Tuir, dovr&amp;agrave; essere calcolato da ciascuna societ&amp;agrave; consorziata in base alla propria posizione reddituale e sar&amp;agrave; scomputato dall&amp;rsquo;imposta netta dalle stesse dovuta sul proprio reddito complessivo, alla cui formazione ha concorso il reddito prodotto all&amp;rsquo;estero..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IMPOSTA DI BOLLO PER PRESTAZIONI RESE DAI “MINIMI” - Italia Oggi Il Sole 24Ore 4.10.2008 </title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26057/2/</link>
        <description>&amp;bull; L&amp;rsquo;art. 13 della tariffa allegato A, parte I del Dpr n. 642/1972 prevede l&amp;rsquo;imposta di bollo nella misura di &amp;euro; 1,81 per ogni esemplare per le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un&amp;rsquo;obbligazione pecuniaria. Con riferimento alle quietanze, lo stesso art. 13 della tariffa prevede che l&amp;rsquo;imposta per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, &amp;egrave; riscossa in modo virtuale al momento dell&amp;rsquo;emissione degli stessi. Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all&amp;rsquo;art. 13 della tariffa, l&amp;rsquo;&amp;rsquo;imposta non &amp;egrave; dovuta: a) quando la somma non supera &amp;euro; 77,47; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti gi&amp;agrave; assoggettati all&amp;rsquo;imposta di bollo o esenti. &amp;bull; La C.M. n. 46 del 28.07.1983 ha precisato, tra l&amp;rsquo;altro, che quando il pagamento &amp;egrave; disposto con titoli di spesa, &amp;egrave; dovuta, in ogni caso, l&amp;rsquo;imposta di bollo sulla quietanza. In tale ultima ipotesi, infatti, la quietanza deve essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e, quindi, su un documento diverso da quello eventualmente gi&amp;agrave; assoggettato ad imposta di bollo, con la conseguenza che non &amp;egrave; possibile invocare la previsione della citata nota 2 dell&amp;rsquo;art. 13 secondo cui l&amp;rsquo;imposta non &amp;egrave; dovuta per la quietanza apposta sui documenti gi&amp;agrave; assoggettati all&amp;rsquo;imposta di bollo. &amp;bull; Ci&amp;ograve; premesso, l&amp;rsquo;imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all&amp;rsquo;atto dell&amp;rsquo;emissione del titolo di spesa. In sintesi, alla luce di quanto esposto, l&amp;rsquo;imposta di bollo &amp;egrave; dovuta, secondo le modalit&amp;agrave; appena indicate, anche sulle quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, emessi a favore dei contribuenti minimi, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad &amp;euro; 77,47..</description>
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        <dc:date>2008-10-03T13:51:32+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ISTANZE DI RIMBORSO - Italia Oggi 3.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26056/2/</link>
        <description>In caso di effettuazione di versamenti in acconto, il termine decadenziale di 48 mesi per la presentazione dell&amp;rsquo;istanza di rimborso ai sensi dell&amp;rsquo;art. 38 Dpr 602/1973 decorre dal giorno del singolo versamento se, gi&amp;agrave; al momento della sua effettuazione, lo stesso risulti parzialmente o totalmente non dovuto. In tali casi, pertanto, il contribuente che attenda il momento del versamento del saldo per presentare l&amp;rsquo;istanza di rimborso rischia di incorrere in una dichiarazione di intempestivit&amp;agrave; della stessa..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-03T13:47:33+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PROCESSI TRIBUTARI - Italia Oggi 3.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26055/2/</link>
        <description>Per le controversie in corso, l&amp;rsquo;Amministrazione Finanziaria &amp;egrave; rimessa ad una formale manifestazione di interesse alla continuazione del processo; il termine ultimo per presentare l&amp;rsquo;istanza &amp;egrave; il 25.12.2008. In particolare sono interessate dalla misura le cause promosse in ultimo grado di giudizio dall&amp;rsquo;Amministrazione Finanziaria e per le quali non era stato fissata l&amp;rsquo;udienza di trattazione al 25.06.2008..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-03T13:46:37+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>MANOVRA D’AUTUNNO - Il Sole24Ore Italia Oggi 3.10.2008 </title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26054/2/</link>
        <description>Sono stati presentati alcuni correttivi alla manovra d&amp;rsquo;autunno, come l&amp;rsquo;ampliamento del ruolo delle farmacie, il rafforzamento degli incentivi per favorire la diffusione della banda larga e un utilizzo pi&amp;ugrave; elastico delle risorse a disposizione per il funzionamento delle sedi diplomatiche all&amp;rsquo;estero.  Rispetto al testo iniziale 11 articoli sono stati soppressi e in gran parte convogliati nel decreto legge sulla manovra estiva. Altri 22 articoli sono stati stralciati per dar vita ad altri 2 collegati.  Il disegno di legge sullo sviluppo e quello sul lavoro.  La parte sopravvissuta del collegato-bis interessa soprattutto la pubblica amministrazione.  In sostanza, le misure in origine collegate alla manovra d&amp;rsquo;estate sono state successivamente smembrate in 3 testi: &amp;bull; norme sulla giustizia, semplificazione normativa e pubblica amministrazione (atto Camera 1441-bis); &amp;bull; misure sullo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese (atto Camera 1441-ter); &amp;bull; norme sul pubblico impiego, lavori usuranti, sommerso, controversie sul lavoro (atto Camera 1441-quater).  Collegato lavoro  &amp;bull; In particolare, il testo sul lavoro prevede che a partire dal 2009 il certificato di malattia dovr&amp;agrave; essere trasmesso dai medici e dalle strutture sanitarie all&amp;rsquo;Inps in via telematica.  &amp;bull; Inoltre &amp;egrave; esteso ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, eccettuati i lavoratori con partita Iva, il principio dell&amp;rsquo;automaticit&amp;agrave; delle prestazioni.  &amp;bull; &amp;Egrave; stata modificata la disciplina della maxisanzione al lavoro sommerso, in quanto si applicher&amp;agrave; soltanto ai lavoratori subordinati e vale come giustificazione la volont&amp;agrave; di non occultare il rapporto di lavoro che si manifesta nel compimento degli adempimenti di carattere contributivo. &amp;bull; Sono inoltre riformulate le disposizioni in materia sanzionatoria per violazioni sull&amp;rsquo;orario di lavoro ed &amp;egrave; prevista l&amp;rsquo;ennesima proroga per gli ammortizzatori sociali. &amp;bull; Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni non si tiene conto del punteggio del titolo di studio e costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regioni per i posti ivi banditi. .</description>
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        <dc:date>2008-10-02T14:18:12+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PENSIONI DI ANZIANITÀ - Il Sole 24Ore 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26053/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Inps, con il messaggio n. 21586/2008, intervenendo sull&amp;rsquo;art. 1, c. 18, lett. a) e c. 18-bis della legge n. 243/2004, ha precisato che la norma sulla salvaguardia del diritto alla pensione di anzianit&amp;agrave;, per coloro che sono collocati in mobilit&amp;agrave; ordinaria, deve essere interpretata nel senso che entrambi i requisiti devono essere perfezionati entro il periodo di mobilit&amp;agrave;: la disciplina, infatti, non prevede riferimenti espressi n&amp;eacute; al requisito contributivo n&amp;egrave; a quello anagrafico..</description>
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        <dc:date>2008-10-02T14:17:23+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONTRATTI A TERMINE - Il Sole 24Ore 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26052/2/</link>
        <description>La Corte d&amp;rsquo;Appello di Genova, sezione controversie di lavoro, uniformandosi alla Corte di Appello di Bari, ha sollevato la questione di legittimit&amp;agrave; costituzionale della norma che impedisce la trasformazione dei contratti di lavoro a termine &amp;ldquo;irregolari&amp;rdquo; in rapporti a tempo indeterminato..</description>
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        <dc:date>2008-10-02T14:16:52+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RISPOSTE ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO - Il Sole 24Ore 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26051/2/</link>
        <description>La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha precisato che il termine di 15 giorni, concesso ai consulenti per esibire la documentazione richiesta dagli ispettori, vale non solo per il libro unico, ma per tutti gli altri documenti connessi con il rapporto di lavoro..</description>
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        <dc:date>2008-10-02T14:16:16+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ESPORTAZIONI E TRASPORTI - Il Sole 24Ore 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26050/2/</link>
        <description>&amp;bull; In risposta ad un interpello, l&amp;rsquo;Agenzia delle Dogane ha precisato che un operatore estero, che agisce nell&amp;rsquo;esercizio di impresa, arte o professione e acquisita beni in Italia, pu&amp;ograve; effettuare un&amp;rsquo;esportazione con trasporto a proprio carico o a sua cura solo se &amp;egrave; in possesso di partita Iva italiana;in altri termini, deve essere identificato direttamente o deve aver nominato un rappresentante fiscale in Italia. &amp;bull; Inoltre, un doganalista che partecipa all&amp;rsquo;operazione di esportazione quale rappresentante diretto non pu&amp;ograve; indicare il codice &amp;ldquo;o&amp;rdquo; nella casella 2 del Documento amministrativo unico (Dau) solo se l&amp;rsquo;esportatore agisce in qualit&amp;agrave; di privato..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-02T14:14:28+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RIMOZIONE BLOCCO PAGAMENTI REGIONE SICILIA - Il Sole 24Ore 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26049/2/</link>
        <description>E&amp;rsquo; stata abrogata la disposizione regionale (art. 17 Legge Regionale n. 1/2008) che, di fatto, bloccava i contributi alle imprese siciliane anche in presenza di contenzioso riferito ad importi di minima entit&amp;agrave;..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IMPOSTE DIRETTE E REGISTRO NELLA CESSIONE DI AZIENDA - Il Sole 24Ore 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26048/2/</link>
        <description>La Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell&amp;rsquo;Associazione italiana dottori commercialisti ha emanato la Norma di comportamento n. 171, in tema di rilevanza, ai fini delle imposte dirette, del maggior valore definito ai fini dell&amp;rsquo;imposta di registro in caso di cessione di azienda. In sintesi, si afferma che la definizione di un maggior valore ai fini delle imposte dirette non pu&amp;ograve; determinare, in via automatica, riflessi anche per l&amp;rsquo;imposta di registro..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CERTIFICAZIONI ICI - Italia Oggi 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26047/2/</link>
        <description>Le certificazioni del mancato gettito Ici, accertato dai comuni per effetto dell&amp;rsquo;abolizione dell&amp;rsquo;imposta sulla prima casa, saranno soggette a controlli rigorosi. L&amp;rsquo;Agenzia del Territorio controller&amp;agrave; la veridicit&amp;agrave;..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IMPOSTA DI PUBBLICITÀ RIDOTTA SOLO PER LE ONLUS - Italia Oggi 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26046/2/</link>
        <description>Il beneficio della riduzione dell&amp;rsquo;imposta di pubblicit&amp;agrave; al 50% &amp;egrave; previsto esclusivamente per la pubblicit&amp;agrave; effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La Corte dei conti esclude le Spa dal beneficio..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>LOTTA ALL’EVASIONE - Il Sole 24Ore 2.10.2008 Italia Oggi 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26045/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate annuncia controlli mirati e una maggiore collaborazione con Guardia di Finanza, enti e intermediari per contrastare l&amp;rsquo;evasione fiscale, precisando che gli studi di settore ed il redditometro saranno gli strumenti privilegiati per il recupero di materia imponibile. La lotta all&amp;rsquo;evasione verr&amp;agrave; intensificata sui contribuenti a pi&amp;ugrave; alto rischio di frode. In particolare sulle posizioni che presentano elevati crediti Iva, anomali rispetto all&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta, o che operano in settori economici connotati da un elevato pericolo di evasione. Controlli mirati con indagini finanziarie e redditometro..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-02T14:07:47+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>MANOVRA D’AUTUNNOM - Il Sole 24Ore 2.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26044/2/</link>
        <description>Gli emendamenti al collegato alla manovra d&amp;rsquo;autunno saranno esaminati oggi dalla Camera.  Sono quasi pronti gli altri provvedimenti in materia di sviluppo economico e lavoro, mentre sono previsti ulteriori ritocchi per settore dei distretti e del commercio internazionale.  Prevista, inoltre, la proroga per tutto il 2009 per la Cassa integrazione guadagni straordinaria..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>MINIMI TARIFFARI LIBERI PER I PROFESSIONISTI  Italia Oggi 1.10.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26043/2/</link>
        <description>E&amp;rsquo; imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti, che precisa e modifica in modo rilevante l&amp;rsquo;attuale disciplina, rendendo i compensi molto chiaramente lasciati alla libera contrattazione, senza pi&amp;ugrave; prevedere tetti ai ribassi..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI  Il Sole 24Ore 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26042/2/</link>
        <description>Sar&amp;agrave; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di domani la nuova disciplina valida per il settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell&amp;rsquo;ambito della riforma del codice degli appalti. Le novit&amp;agrave; entreranno in vigore dal 17.10.2008..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ATTIVITÀ NEI CALL CENTER  Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26041/2/</link>
        <description>Le attivit&amp;agrave; nei call center sono elementari e rischiano di fossilizzare le capacit&amp;agrave; di chi lavora in essi. Per questo, anche a parit&amp;agrave; di contratto collettivo, i dipendenti non possono essere spostati nei call center se prima svolgevano altre mansioni con maggiori occasioni di crescita professionale. La Cassazione, infatti, afferma che a parit&amp;agrave; di contratto collettivo, il lavoratore addetto a mansioni di amministrazione o, in ogni caso, a mansioni connotate da occasioni di crescita professionale, non pu&amp;ograve; essere spostato in un call center che per sua natura &amp;egrave; un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; elementare, avente in s&amp;eacute; un maggior rischio di fossilizzazione delle capacit&amp;agrave; del dipendente..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>NESSUNA FIDEIUSSIONE SULLE RATEAZIONI  Italia Oggi 1.10.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26040/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Inail ha precisato che, a prescindere dall&amp;rsquo;importo, non &amp;egrave; pi&amp;ugrave; dovuta la garanzia fideiussoria sulle rateazioni relative a debiti contributivi non iscritti a ruolo di durata fino a 24 mensilit&amp;agrave;..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>INCENTIVI DEL PREPENSIONAMENTO PER ATTIVITÀ USURANTI  Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26039/2/</link>
        <description>Nel nuovo art. 23 del Disegno di Legge collegato lavoro &amp;egrave; contenuto un ampliamento della platea dei destinatari dell&amp;rsquo;incentivo del prepensionamento per lo svolgimento di attivit&amp;agrave; usuranti. Ne potranno usufruire, infatti, non soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche alcuni profili di lavoratori autonomi..</description>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>STABILIZZAZIONE DEI PRECARI  Il Sole 24Ore 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26038/2/</link>
        <description>Slitta al 1.07.2009 lo stop alla stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione per avviare un monitoraggio capillare su tutte le tipologie dei contratti a tempo determinato vigenti e le relative modalit&amp;agrave; di assunzione adottate dalle singole amministrazioni..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T13:39:37+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>GESTIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO  Il Sole 24Ore 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26037/2/</link>
        <description>Il consulente del lavoro e gli altri professionisti o i centri di assistenza autorizzati dalla L. 12/1979, gi&amp;agrave; in possesso di un&amp;rsquo;abilitazione alla numerazione unica, non devono richiederne una nuova all&amp;rsquo;Inail per gestire il libro unico. Lo ha chiarito la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. &amp;bull; Per quanto riguarda i lavoratori distaccati, in analogia a quelli somministrati, i dati da inserire sono costituiti da nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, nonch&amp;eacute; la segnalazione dell&amp;rsquo;azienda distaccante. &amp;bull; Se il libro unico sar&amp;agrave; conservato presso la sede del consulente, l&amp;rsquo;azienda dovr&amp;agrave; inviare la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il termine del periodo transitorio, anche se la stessa &amp;egrave; gi&amp;agrave; stata inoltrata in base alla normativa previgente. Tale comunicazione, infatti, pu&amp;ograve; essere fatta da subito, e produrr&amp;agrave; effetti anche durante il regime transitorio..</description>
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        <dc:date>2008-10-01T13:38:31+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER ACCISE NON VERSATE  Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26036/2/</link>
        <description>In tema di omissione di accisa contestata ad un&amp;rsquo;industria di liquori dall&amp;rsquo;Agenzia delle Dogane, opera la prescrizione quinquennale decorrente dalla scoperta dell&amp;rsquo;illecito in sede di processo verbale di contestazione. Ai fini della prescrizione, inoltre, non rileva n&amp;eacute; la notifica di un precedente avviso di pagamento, n&amp;eacute; il ricorso gerarchico preposto ala direzione compartimentale delle dogane..</description>
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        <dc:date>2008-10-01T13:36:33+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26035/2/</link>
        <description>La dichiarazione dei redditi, essendo configurabile come una manifestazione di scienza del contribuente, &amp;egrave; sempre rettificabile con la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall&amp;rsquo;art. 2, cc. 8 e 8-bis Dpr 322/1998. Infatti, godendo di un&amp;rsquo;autonomia che le &amp;egrave; propria e non essendo strumentale ad altri istituti, nessuna disposizione normativa impedisce che la stessa possa essere presentata anche dopo l&amp;rsquo;avvenuto inizio di una verifica fiscale. &amp;Egrave; solo il ravvedimento operoso che &amp;egrave; precluso dalla concomitanza di un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; verificatrice dell&amp;rsquo;Amministrazione Finanziaria..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T13:35:37+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE MERCI - Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26034/2/</link>
        <description>Secondo l&amp;rsquo;Agenzia delle Dogane l&amp;rsquo;indicazione del numero di partita Iva nella dichiarazione di esportazione di merci acquistate in Italia, da parte dell&amp;rsquo;operatore economico residente in un altro Stato Ue, pu&amp;ograve; essere omessa solo quando l&amp;lsquo;esportatore non agisca nell&amp;rsquo;esercizio dell&amp;rsquo;impresa..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T13:26:17+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>DETRAZIONE DEL 36% TRASMESSA ALL’ACQUIRENTE  Italia Oggi 1.10.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26033/2/</link>
        <description>La residua detrazione Irpef del 36% o del 41% sulle ristrutturazioni del patrimonio edilizio si trasmette all&amp;rsquo;acquirente non solo se &amp;egrave; venduto l&amp;rsquo;immobile, ma anche se per effetto dell&amp;rsquo;acquisto dell&amp;rsquo;intera quota dei comproprietari il cessionario diventa l&amp;rsquo;unico proprietario del fabbricato..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T13:25:27+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TASSI AGEVOLATI  Il Sole 24Ore 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26032/2/</link>
        <description>Forte flessione nei valori del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont. La misura del parametro in vigore oggi &amp;egrave; del 5,63% (rispetto al 5,98% nel bimestre agosto-settembre)..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T13:24:51+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONTROLLI DEL FISCO - Il Sole 24Ore 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26031/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate ha comunicato agli enti locali che sono disponibili i dati dell&amp;rsquo;Anagrafe tributaria su utenze elettriche, contratti di locazione, denunce di successione che abbiano per oggetto immobili. L&amp;rsquo;incrocio dei dati consentir&amp;agrave; di individuare i contribuenti che evadono i tributi. Ai Comuni &amp;egrave; garantito il 30% delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all&amp;rsquo;evasione..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T13:19:18+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONTRIBUENTE MOROSO E DILAZIONE DEI RUOLI EQUITALIA - Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26030/2/</link>
        <description>&amp;bull; Il mancato tempestivo pagamento della prima rata determina la decadenza dal beneficio della rateazione del ruolo concesso e la perdita degli ulteriori vantaggi, fra i quali il venir meno della qualifica di soggetto inadempiente per eventuali riscossione di crediti da parte di pubbliche amministrazioni. &amp;bull; Il ritardato pagamento di una rata successiva alla prima comporta sia la necessit&amp;agrave; di corrispondere in aggiunta alla stessa sia gli interessi moratori e l&amp;rsquo;aggio di riscossione, mentre il mancato pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, produce invece nuovamente la decadenza dai benefici legati alla dilazione..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T13:17:46+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>DETRAZIONE IVA SUI VEICOLI A MOTORE  Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26029/2/</link>
        <description>In tema di Iva, se un veicolo &amp;egrave; utilizzato esclusivamente per le esigenze dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; economica, la relativa imposta &amp;egrave; recuperabile interamente, eccezion fatta per gli agenti e rappresentanti di commercio, che possono determinare la quota corrispondente all&amp;rsquo;uso aziendale; in caso contrario, lo &amp;egrave; per il 40%..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/26028/2/">
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        <dc:date>2008-10-01T13:16:47+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>VALORE DEI BENI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE  Italia Oggi 1.10.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26028/2/</link>
        <description>Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori dei beni acquisiti in relazione ad un&amp;rsquo;operazione straordinaria deve seguire il criterio proporzionale. Il contribuente, dunque, non potr&amp;agrave; decidere in modo autonomo su quale dei beni appostare il maggior valore dovendo, peraltro, rispettare la necessit&amp;agrave; di effettuare in modo corretto il versamento della prima rata dell&amp;rsquo;imposta sostitutiva. Inoltre, seguendo il criterio proporzionale, nessuno dei beni compresi nella medesima categoria omogenea pu&amp;ograve; essere escluso. La circolare ricorda che &amp;egrave; il versamento della prima rata a perfezionare il riallineamento e, in caso di mancato versamento delle rate successive, potr&amp;agrave; essere attivato l&amp;rsquo;istituto del ravvedimento operoso ovvero quello della riscossione mediante iscrizione a ruolo da parte dell&amp;rsquo;Amministrazione Finanziaria..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/26027/2/">
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        <dc:date>2008-10-01T13:15:48+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONSULENZE DI PROFESSIONISTI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST  Il Sole 24Ore 1.10.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26027/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate ha stabilito che la decorrenza delle regole di indeducibilit&amp;agrave; dei costi delle prestazioni rese da professionisti domiciliati in Paesi black list &amp;egrave; condizionata dal conferimento dell&amp;rsquo;incarico, prima o dopo il 3.10.2006, e non dall&amp;rsquo;ultimazione della prestazione. Tale indicazione pu&amp;ograve; valere anche per la dichiarazione presentata entro il 30.09.2008..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/26026/2/">
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        <dc:date>2008-10-01T09:58:22+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TASSI EFFETTIVI GLOBALI - Il Sole 24Ore 30.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26026/2/</link>
        <description>Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di ieri i tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e intermediari, applicabili dal 1.10.2008 al 31.12.2008 ai fini della lotta all&amp;rsquo;usura. Fra le principali variazioni rispetto al trimestre precedente si segnala il calo del tasso medio relativo alla cessione del quinto dello stipendio dal 15,13% al 13,96%..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T09:57:43+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TRASMISSIONE INCARICHI DEI SINDACI - Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26025/2/</link>
        <description>Entro oggi &amp;egrave; possibile trasmettere la comunicazione degli incarichi di controllo e amministrazione dei sindaci di societ&amp;agrave; quotate, anche nel caso in cui non comprenda gli ultimi incarichi ricevuti poich&amp;eacute; conferiti nel mese di agosto. Questi ultimi devono essere oggetto di un&amp;rsquo;integrazione provvisoria della dichiarazione..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T09:56:52+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONSORZI MULTIPLI - Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26024/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;art. 2, c. 28 L. 244/2007 ha prescritto l&amp;rsquo;obbligo per ogni Comune di aderire ad un&amp;rsquo;unica forma associativa fra quelle previste dal Testo unico enti locali e il relativo divieto di permanenza di adesioni multiple. La disposizione ha salvato invece l&amp;rsquo;adesione a consorzi obbligatori. Scade oggi il termine per sciogliersi da partecipazioni multiple a consorzi, unioni e associazioni non obbligatori. Se la partecipazione multipla rimane, a rischiare &amp;egrave; l&amp;rsquo;intero consorzio, in quanto la legge considera nulli gli atti adottati dal consorzio stesso..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T09:55:59+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26023/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Inpdap ha confermato le disposizioni del D.M. 25.03.2008, che ha revisionato le regole relative ai nuclei con disabili e disposto il riavvio degli aggiornamenti annuali degli importi a decorrere dal 1.07.2008. Per i pensionati l&amp;rsquo;operazione di aggiornamento si concretizzer&amp;agrave; a partire da novembre..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>QUOTE AI PERMESSI DI STUDIO  Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26022/2/</link>
        <description>Il Ministero del Lavoro libera nuove quote di ingresso a favore della conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.  L&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; &amp;egrave; limitata alle richieste di conversione pervenute agli sportelli unici per l&amp;rsquo;immigrazione entro il 31.05.2008.  In particolare, con la circolare indicata a margine il Ministero modifica la tipologia di quote numericamente determinate dal Dpcm 30.10.2007 e riservate alla conversione di permessi di soggiorno per finalit&amp;agrave; formativa, le quali sarebbero altrimenti destinate a restare inutilizzate a causa della mancata attivazione o partecipazione a tirocini formativi e di orientamento in ambito regionale. .</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PENE PESANTI PER CHI FALSIFICA IL MODELLO F24  Italia Oggi 30.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26021/2/</link>
        <description>La Cassazione ha stabilito che il contribuente che altera il modello F24 rischia da uno a quattro anni di reclusione per falsit&amp;agrave; materiale. Si tratta di un attestato e non di un certificato e pertanto la sua falsificazione integra l&amp;rsquo;ipotesi delittuosa prevista dagli articoli 478 e 482 c.p. quando l&amp;rsquo;autore del falso &amp;egrave; un privato..</description>
    </item>
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        <title>RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI  Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26020/2/</link>
        <description>I contribuenti che hanno rideterminato il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2008, o che intendono farlo entro il 31.10.2008, devono verificare se sussistono i requisiti temporali per chiedere il rimborso dell&amp;rsquo;imposta sostitutiva versata con riferimento ad eventuali precedenti rivalutazioni relative agli stessi beni. La domanda deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento della vecchia imposta..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TRASMISSIONE MODELLO UNICO  Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26019/2/</link>
        <description>Scade oggi il termine per l&amp;rsquo;invio online del modello Unico 2008 e del modello 770 ordinario. L&amp;rsquo;impegno a trasmettere la dichiarazione va rilasciato al contribuente entro 30 giorni. Se la dichiarazione &amp;egrave; stata consegnata fuori termine la trasmissione va eseguita entro un mese dalla data di consegna indicata nel documento di impegno..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RICONOSCIMENTO DEI VALORI EMERGENTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE  Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26018/2/</link>
        <description>Con la circolare indicata a margine sono state fornite le indicazioni della prassi circa la nuova disciplina dei conferimenti di azienda (e di fusioni e scissioni) delineata dall&amp;rsquo;art. 1, cc. 46 e 47 L. 244/2007 che ha in sostanza riscritto gli artt. 172, 173, 175 e 176 del Tuir. Le nuove regole introducono un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni straordinarie indicate. In particolare l&amp;rsquo;art. 1, c. 7 D.M. 25.07.2008 ha previsto che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell&amp;rsquo;imposta sul reddito e dell&amp;rsquo;Irap a partire dal periodo di imposta nel corso del quale &amp;egrave; esercitata l&amp;rsquo;opzione. La circolare chiarisce che per ottenere il riconoscimento fiscale, anche ai fini Irap, dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni, la societ&amp;agrave; conferitaria, la societ&amp;agrave; incorporante o risultante dalla fusione, ovvero la societ&amp;agrave; beneficiaria della scissione dovranno optare per l&amp;rsquo;applicazione dell&amp;rsquo;imposta sostitutiva secondo le modalit&amp;agrave; previste..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T09:42:03+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>VISIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DA PARTE DEL CONDOMINO  Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26017/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;amministratore di condominio non pu&amp;ograve; opporre a un condomino alcun diniego alla sua richiesta di accedere agli atti condominiali per effettuare una verifica di tipo contabile, a meno che non dimostri che il condomino richiedente non abbia alcun interesse alla visione del documento richiesto. Infatti &amp;egrave; diritto del singolo condomino accedere alla documentazione contabile relativa alla gestione e detenuta dall&amp;rsquo;amministratore, in quanto egli &amp;egrave; il proprietario delle cose amministrate da un soggetto terzo..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/26016/2/">
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        <dc:date>2008-10-01T07:57:50+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RICHIESTA DI REVISIONE DELLA RENDITA CATASTALE  Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26016/2/</link>
        <description>&amp;Egrave; stata diramata dall&amp;rsquo;Agenzia del Territorio la lettera sulla richiesta di revisione della rendita catastale, che fa seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22557/2008. Secondo le indicazioni dell&amp;rsquo;Agenzia, non sempre in contenzioso la questione viene correttamente inquadrata, per cui si arriva a sentenze che ammettono possibilit&amp;agrave; di revisione che in realt&amp;agrave; vanno oltre il quadro normativo esistente: gli uffici sono invitati, pertanto, a tenerne conto quando resistono in giudizio di fronte a richieste dei contribuenti..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-10-01T07:55:20+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ESENZIONE ICI PER FABBRICATI RURALI  Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26015/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;esenzione dall&amp;rsquo;Ici per i fabbricati rurali resta in attesa di una conferma, che sar&amp;agrave; realizzata da una norma interpretativa, per evitare applicazioni difformi al dettato legislativo. La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che l&amp;rsquo;iscrizione nel catasto dei fabbricati di una unit&amp;agrave; immobiliare, quindi anche rurale, costituirebbe presupposto necessario ma anche sufficiente per l&amp;rsquo;assoggettamento dell&amp;rsquo;immobile all&amp;rsquo;imposta. L&amp;rsquo;Anci dell&amp;rsquo;Emilia Romagna, prendendo posizione sulle numerose sentenze relative all&amp;rsquo;imponibilit&amp;agrave; Ici dei fabbricati rurali, ha invitato i Comuni a procedere alla notifica degli avvisi di accertamento, senza per&amp;ograve; irrogare sanzioni..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TASSI EFFETTIVI GLOBALI - Il Sole 24Ore 30.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26014/2/</link>
        <description>Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di ieri i tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e intermediari, applicabili dal 1.10.2008 al 31.12.2008 ai fini della lotta all&amp;rsquo;usura. Fra le principali variazioni rispetto al trimestre precedente si segnala il calo del tasso medio relativo alla cessione del quinto dello stipendio dal 15,13% al 13,96%..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:42:39+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TRASMISSIONE INCARICHI DEI SINDACI - Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26013/2/</link>
        <description>Entro oggi &amp;egrave; possibile trasmettere la comunicazione degli incarichi di controllo e amministrazione dei sindaci di societ&amp;agrave; quotate, anche nel caso in cui non comprenda gli ultimi incarichi ricevuti poich&amp;eacute; conferiti nel mese di agosto. Questi ultimi devono essere oggetto di un&amp;rsquo;integrazione provvisoria della dichiarazione..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:42:00+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CONSORZI MULTIPLI - Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26012/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;art. 2, c. 28 L. 244/2007 ha prescritto l&amp;rsquo;obbligo per ogni Comune di aderire ad un&amp;rsquo;unica forma associativa fra quelle previste dal Testo unico enti locali e il relativo divieto di permanenza di adesioni multiple. La disposizione ha salvato invece l&amp;rsquo;adesione a consorzi obbligatori. Scade oggi il termine per sciogliersi da partecipazioni multiple a consorzi, unioni e associazioni non obbligatori. Se la partecipazione multipla rimane, a rischiare &amp;egrave; l&amp;rsquo;intero consorzio, in quanto la legge considera nulli gli atti adottati dal consorzio stesso..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:41:02+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26011/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Inpdap ha confermato le disposizioni del D.M. 25.03.2008, che ha revisionato le regole relative ai nuclei con disabili e disposto il riavvio degli aggiornamenti annuali degli importi a decorrere dal 1.07.2008. Per i pensionati l&amp;rsquo;operazione di aggiornamento si concretizzer&amp;agrave; a partire da novembre..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>QUOTE AI PERMESSI DI STUDIO - Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26010/2/</link>
        <description>Il Ministero del Lavoro libera nuove quote di ingresso a favore della conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; &amp;egrave; limitata alle richieste di conversione pervenute agli sportelli unici per l&amp;rsquo;immigrazione entro il 31.05.2008. In particolare, con la circolare indicata a margine il Ministero modifica la tipologia di quote numericamente determinate dal Dpcm 30.10.2007 e riservate alla conversione di permessi di soggiorno per finalit&amp;agrave; formativa, le quali sarebbero altrimenti destinate a restare inutilizzate a causa della mancata attivazione o partecipazione a tirocini formativi e di orientamento in ambito regionale..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PENE PESANTI PER CHI FALSIFICA IL MODELLO F24 - Italia Oggi 30.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26009/2/</link>
        <description>La Cassazione ha stabilito che il contribuente che altera il modello F24 rischia da uno a quattro anni di reclusione per falsit&amp;agrave; materiale. Si tratta di un attestato e non di un certificato e pertanto la sua falsificazione integra l&amp;rsquo;ipotesi delittuosa prevista dagli articoli 478 e 482 c.p. quando l&amp;rsquo;autore del falso &amp;egrave; un privato..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI - Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26008/2/</link>
        <description>I contribuenti che hanno rideterminato il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2008, o che intendono farlo entro il 31.10.2008, devono verificare se sussistono i requisiti temporali per chiedere il rimborso dell&amp;rsquo;imposta sostitutiva versata con riferimento ad eventuali precedenti rivalutazioni relative agli stessi beni. La domanda deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento della vecchia imposta..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/26007/2/">
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TRASMISSIONE MODELLO UNICO - Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26007/2/</link>
        <description>Scade oggi il termine per l&amp;rsquo;invio online del modello Unico 2008 e del modello 770 ordinario. L&amp;rsquo;impegno a trasmettere la dichiarazione va rilasciato al contribuente entro 30 giorni. Se la dichiarazione &amp;egrave; stata consegnata fuori termine la trasmissione va eseguita entro un mese dalla data di consegna indicata nel documento di impegno..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RICONOSCIMENTO DEI VALORI EMERGENTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE  Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26006/2/</link>
        <description>Con la circolare indicata a margine sono state fornite le indicazioni della prassi circa la nuova disciplina dei conferimenti di azienda (e di fusioni e scissioni) delineata dall&amp;rsquo;art. 1, cc. 46 e 47 L. 244/2007 che ha in sostanza riscritto gli artt. 172, 173, 175 e 176 del Tuir. Le nuove regole introducono un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni straordinarie indicate. In particolare l&amp;rsquo;art. 1, c. 7 D.M. 25.07.2008 ha previsto che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell&amp;rsquo;imposta sul reddito e  ell&amp;rsquo;Irap a partire dal periodo di imposta nel corso del quale &amp;egrave; esercitata l&amp;rsquo;opzione. La circolare chiarisce che per ottenere il riconoscimento fiscale, anche ai fini Irap, dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni, la societ&amp;agrave; conferitaria, la societ&amp;agrave; incorporante o risultante dalla fusione, ovvero la societ&amp;agrave; beneficiaria della scissione dovranno optare per l&amp;rsquo;applicazione dell&amp;rsquo;imposta sostitutiva secondo le modalit&amp;agrave; previste..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>VISIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DA PARTE DEL CONDOMINO  Italia Oggi 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26005/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;amministratore di condominio non pu&amp;ograve; opporre a un condomino alcun diniego alla sua richiesta di accedere agli atti condominiali per effettuare una verifica di tipo contabile, a meno che non dimostri che il condomino richiedente non abbia alcun interesse alla visione del documento richiesto. Infatti &amp;egrave; diritto del singolo condomino accedere alla documentazione contabile relativa alla gestione e detenuta dall&amp;rsquo;amministratore, in quanto egli &amp;egrave; il proprietario delle cose amministrate da un soggetto terzo..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:30:38+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RICHIESTA DI REVISIONE DELLA RENDITA CATASTALE - Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
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        <description>&amp;Egrave; stata diramata dall&amp;rsquo;Agenzia del Territorio la lettera sulla richiesta di revisione della rendita catastale, che fa seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22557/2008. Secondo le indicazioni dell&amp;rsquo;Agenzia, non sempre in contenzioso la questione viene correttamente inquadrata, per cui si arriva a sentenze che ammettono possibilit&amp;agrave; di revisione che in realt&amp;agrave; vanno oltre il quadro normativo esistente: gli uffici sono invitati, pertanto, a tenerne conto quando resistono in giudizio di fronte a richieste dei contribuenti..</description>
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        <dc:date>2008-09-30T10:29:56+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ESENZIONE ICI PER FABBRICATI RURALI  Il Sole 24Ore 30.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26003/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;esenzione dall&amp;rsquo;Ici per i fabbricati rurali resta in attesa di una conferma, che sar&amp;agrave; realizzata da una norma interpretativa, per evitare applicazioni difformi al dettato legislativo. La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che l&amp;rsquo;iscrizione nel catasto dei fabbricati di una unit&amp;agrave; immobiliare, quindi anche rurale, costituirebbe presupposto necessario ma anche sufficiente per l&amp;rsquo;assoggettamento dell&amp;rsquo;immobile all&amp;rsquo;imposta.  L&amp;rsquo;Anci dell&amp;rsquo;Emilia Romagna, prendendo posizione sulle numerose sentenze relative all&amp;rsquo;imponibilit&amp;agrave; Ici dei fabbricati rurali, ha invitato i Comuni a procedere alla notifica degli avvisi di accertamento, senza per&amp;ograve; irrogare sanzioni..</description>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ROTTAMI FERROSI - Italia Oggi 29.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26002/2/</link>
        <description>Sono state dettate dal Ministero dell&amp;rsquo;Ambiente le istruzioni per varcare lecitamente i confini nazionali con un carico di rottami ferrosi destinati a essere recuperati o smaltiti in un Paese diverso da quello di origine..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PROGRAMMI COFINANZIATI  Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26001/2/</link>
        <description>&amp;Egrave; stato varato il 4&amp;deg; dei regolamenti che permette l&amp;rsquo;avvio dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Con l&amp;rsquo;approvazione del decreto che fornisce indicazioni sull&amp;rsquo;ammissibilit&amp;agrave; delle spese al cofinanziamento comunitario, &amp;egrave; ormai completa la regolamentazione in materia. Il regolamento affronta la possibilit&amp;agrave; di ammettere a contributo alcune tipologie di spesa, fra cui l&amp;rsquo;acquisto di terreni e immobili, i leasing e i beni usati. L&amp;rsquo;Iva potr&amp;agrave; essere ammessa solo qualora non sia recuperabile..</description>
    </item>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - Il Sole 24Ore 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/26000/2/</link>
        <description>Le nuove regole antiriciclaggio impongono ai professionisti l&amp;rsquo;adozione di specifiche procedure standardizzate, con le quali trattare i nuovi ed i vecchi clienti ancor prima di assumere da questi un formale incarico. L&amp;rsquo;adeguata verifica della clientela e la connessa valutazione del rischio, infatti, devono essere poste in essere a monte, in sede di primo approccio con il cliente. Ci&amp;ograve; non deve avvenire alla conclusione dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:21:34+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>DIRETTIVA SULLE PROCEDURE ISPETTIVE  Il Sole 24Ore 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25999/2/</link>
        <description>Con la nuova direttiva sui controlli ispettivi in azienda sono stati definitivi gli obiettivi dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di vigilanza, che dar&amp;agrave; maggiore peso all&amp;rsquo;iniziativa programmata e minore alle modalit&amp;agrave; discrezionali. L&amp;rsquo;accertamento delle violazioni, inoltre, dovr&amp;agrave; essere realizzato solo in caso di infrazioni sostanziali..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25998/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:20:43+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - Italia Oggi 29.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25998/2/</link>
        <description>Il termine di 60 giorni entro cui il lavoratore pu&amp;ograve; opporsi alla presunta illegittima risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal datore di lavoro &amp;egrave; da ritenersi osservato se si provvede, in tal periodo, a consegnare la lettera raccomandata all&amp;rsquo;ufficio postale. Dunque, a nulla rileva il fatto che essa sia recapitata dopo la scadenza del termine..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25997/2/">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-09-30T10:19:52+01:00</dc:date>
        <dc:source>http://www.calio.it</dc:source>
        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>INTERESSI PASSIVI DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI  Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25997/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate ha affermato che con riguardo agli immobili cosiddetti &amp;ldquo;patrimonio&amp;rdquo; si applica la disposizione di carattere generale contenuta nel 1&amp;deg; periodo della lett. b), c. 1 dell&amp;rsquo;art. 110 Tuir, per cui non possono comprendersi nel relativo costo fiscale gli interessi passivi. Ne consegue che, dal momento che l&amp;rsquo;eventuale patrimonializzazione di interessi passivi operata in bilancio a incremento del valore di iscrizione di immobili-patrimonio &amp;egrave; in ogni caso priva di rilevanza fiscale, gli interessi passivi portati in bilancio a incremento del costo degli immobili in esame rientreranno nell&amp;rsquo;ambito di applicazione della disciplina contenuta nell&amp;rsquo;art. 96 Tuir. Pur in presenza di una capitalizzazione in bilancio degli interessi passivi, gli stessi dovranno essere considerati ai fini del calcolo previsto dall&amp;rsquo;art. 96 Tuir (lo stesso, infatti, esclude dal proprio campo di applicazione gli interessi passivi compresi nel costo dei beni ai sensi dell&amp;rsquo;art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, rendendoli pertanto pienamente deducibili). Per la capitalizzazione degli oneri finanziari sono previsti l&amp;rsquo;Oic 13 e 16..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25996/2/">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-09-30T10:18:23+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TASSAZIONE DELLE AREE LOTTIZZATE - Il Sole 24Ore 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25996/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate ha chiarito come determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di aree lottizzate ed edificabili effettuata da privati. La regola generale &amp;egrave; che la plusvalenza si determina come differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo. Si deroga al principio per i terreni acquistati oltre cinque anni prima dell&amp;rsquo;inizio della lottizzazione; in tal caso si assume come prezzo di acquisto il valore normale dell&amp;rsquo;area. Per i terreni acquisiti gratuitamente si assume come valore iniziale il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione. La cessione di terreni lottizzati ha un trattamento fiscale pi&amp;ugrave; favorevole rispetto a quello della cessione di aree meramente edificabili. Solo se il terreno &amp;egrave; lottizzato scatta il presupposto per la determinazione forfetaria dei valori iniziali..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:17:02+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>STOCK OPTION - Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25995/2/</link>
        <description>La circolare indicata a margine chiarisce l&amp;rsquo;ambito di applicazione della normativa che ha abolito l&amp;rsquo;agevolazione per determinate stock option. Le modifiche apportate dal D.L. 112/2008 non hanno interessato il regime fiscale delle azioni assegnate alla generalit&amp;agrave; dei dipendenti cos&amp;igrave; come disciplinato dall&amp;rsquo;art. 51, c. 2, lett. g) Tuir. Continua quindi ad essere escluso dal computo del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte ai dipendenti purch&amp;egrave; si tratti di azioni offerte alla generalit&amp;agrave; dei dipendenti e che non siano riacquistate dalla societ&amp;agrave; emittente, dal datore di lavoro o cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dall&amp;rsquo;assegnazione..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25994/2/">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-09-30T10:16:02+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE DI CLIENTI SOGGETTA AD IVA - Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25994/2/</link>
        <description>L&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di segnalazione alla banca di possibile clientela deve essere assoggettata a imposta sul valore aggiunto. La normativa sulle esenzioni dell&amp;rsquo;Iva, in tema di intermediazione finanziaria, non pu&amp;ograve; prescindere da quanto sostenuto dalla Corte di giustizia Ue che, nella sentenza 5.06.1997, causa C-2/95, ha stabilito che i servizi consistenti nel porre a disposizione di banche e di altri soggetti informazioni finanziarie non rientrano nella previsione dell&amp;rsquo;art. 13 B, lett. d), punti 3) e 5) della 6&amp;deg; Direttiva Cee. L&amp;rsquo;esenzione spetta solo in relazione all&amp;rsquo;operazione prevista nel testo della disposizione e non si estende alle altre prestazioni complementari che intervengono nel complesso del processo finanziario..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25993/2/">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-09-30T10:14:49+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>ACQUISTI INTRAUE - Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25993/2/</link>
        <description>Il regime transitorio degli scambi tra imprese, basato sul mantenimento in via provvisoria del principio di tassazione nel Paese di destinazione, &amp;egrave; stato introdotto nel 1993 con una previsione di vita di 4 anni, ma prosegue da almeno 15 anni. Ai sensi dell&amp;rsquo;art. 38, c. 1, D.L. 331/1993, l&amp;rsquo;Iva si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell&amp;rsquo;esercizio di imprese, arti e professioni, o comunque da enti non commerciali soggetti passivi nel territorio stesso. Il comma 2 definisce l&amp;rsquo;acquisto intracomunitario come l&amp;rsquo;acquisizione, derivante da atti a titolo oneroso, della propriet&amp;agrave; di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente, nella qualit&amp;agrave; di soggetto passivo di imposta, ovvero dall&amp;rsquo;acquirente o da terzi per loro conto..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25992/2/">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-09-30T10:13:14+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>BONUS FISCALE SUGLI INVESTIMENTI - Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25992/2/</link>
        <description>Entro il 30.09.2008 devono essere definite le spese ammissibili sul credito di imposta per gli investimenti da dichiarare con Unico. Il conteggio deve tener conto degli investimenti iniziati nel 2007 e recuperati. Per coloro che hanno ottenuto il bonus dichiarando di aver gi&amp;agrave; iniziato l&amp;rsquo;investimento al 2.06.2008 diventa fondamentale dimostrare l&amp;rsquo;effettivo inizio, provvedendo a preparare appositi dossier da mettere a disposizione in caso di controlli, che comunque inizieranno non prima di una anno dalla concessione del bonus. Per le imprese che invece hanno avuto il nulla osta su investimenti iniziati dopo il 3.06.2008, la preoccupazione immediata &amp;egrave; quella di realizzare almeno il 20%  ell&amp;rsquo;investimento entro la fine dell&amp;rsquo;anno. Il credito di imposta &amp;egrave; utilizzabile sui versamenti di acconto e saldo per il periodo di imposta in cui sono effettuati gli investimenti o in compensazione su F24 a decorrere dal 6&amp;deg; mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25991/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:11:59+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>SPESE DEL PROFESSIONISTA ANTICIPATE DAL COMMITTENTE - Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25991/2/</link>
        <description>Il procedimento di deduzione del costo non &amp;egrave; stato modificato dalle nuove di disposizioni previste dal D.L. 112/2008. Il documento di spesa deve essere cointestato, l&amp;rsquo;Iva &amp;egrave; detraibile da parte del professionista. Il committente non detrae immediatamente l&amp;rsquo;Iva relativa alla fattura di vitto e alloggio, deve inviare la fattura al professionista ed attendere il riaddebito, che riguarder&amp;agrave; l&amp;rsquo;imponibile della spesa sostenuta. Ricevuta la fattura del professionista, &amp;egrave; possibile detrarre per intero l&amp;rsquo;Iva relativa, mentre il compenso da pagare al professionista dovr&amp;agrave; essere diminuito di quanto anticipato per le spese di vitto e alloggio, comprensivo di Iva..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25990/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:10:52+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>EVASIONE COMUNALE - Italia Oggi 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25990/2/</link>
        <description>Gli avvisi di accertamento notificati o definiti in adesione, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni, sono tracciati fino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o di accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento &amp;egrave; destinato ai Comuni che hanno contribuito all&amp;rsquo;accertamento. Proprio al fine di realizzare questo scambio, l&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate fornisce trimestralmente ai Comuni, mediante un apposito collegamento telematico, gli elementi di accertamento individuati secondo il criterio della segnalazione dell&amp;rsquo;ente locale, monitorando passo per passo lo stato di ciascun atto..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25989/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:09:51+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RIALLINEAMENTO VALORI CIVILI E FISCALI DEI CONFERIMENTI Il Sole 24Ore 29.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25989/2/</link>
        <description>&amp;bull; Scade domani, 30.09.2008, il termine per riallineare i valori civili e fiscali delle operazioni di conferimento effettuate entro il 31.12.2007. Con la procedura messa a punto con la Finanziaria 2008 e resa operativa con il D.M. 25.07.2008, &amp;egrave; possibile riallineare, con il versamento di un&amp;rsquo;imposta sostituiva che va dal 12% al 16%, le differenze di valore evidenziate su beni che sono iscritti, dalla societ&amp;agrave; conferitaria, tra le immobilizzazioni materiali e immateriali. &amp;bull; Permangono dubbi applicativi in merito a quanto affermato dall&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate, ovvero che ai fini delle aliquote applicabili, atteso il riferimento normativo ai maggiori valori complessivamente considerati, occorre valutare la totalit&amp;agrave; degli stessi, cumulando tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo d&amp;rsquo;imposta..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:08:12+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>COMUNICAZIONE ALLA CONSOB PER GLI INCARICHI DI CONTROLLO - Il Sole 24Ore 28.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25988/2/</link>
        <description>Entro il 30.09.2008 devono essere comunicati alla Consob tutti gli incarichi di controllo ricoperti nelle societ&amp;agrave;. Il regolamento della Consob prevede che ogni sindaco non possa superare cinque incarichi in societ&amp;agrave; quotate. Se si superano i limiti, il sindaco deve dare le dimissioni. Nessun limite &amp;egrave; posto per le societ&amp;agrave; non quotate..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25987/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:06:49+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>CENTRALE RISCHI PER CONTROLLO ESPOSIZIONI FINANZIARIE - Italia Oggi 27.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25987/2/</link>
        <description>Dal 1.01.2009 tutte le esposizioni bancarie confluiranno nella centrale rischi della Banca d&amp;rsquo;Italia. Il decreto indicato a margine abolisce, di fatto, la registrazione separata degli affidamenti di minore importo in un&amp;rsquo;apposita centrale rischi..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25986/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:06:05+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>COLLEGATI ALLA MANOVRA D’ESTATE - Il Sole24Ore 27.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25986/2/</link>
        <description>Gli interventi contenuti nei collegati alla manovra estiva su lavoro e previdenza, che sono all&amp;rsquo;esame della Commissione Lavoro della Camera, contengono l&amp;rsquo;obbligo di invio all&amp;rsquo;Inps per via telematica del certificato medico per le assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, la riforma del sistema di concessione dei congedi, permessi e aspettative nella pubblica amministrazione e proroghe per l&amp;rsquo;utilizzo della Cigs e mobilit&amp;agrave; nel 2009..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25985/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:05:26+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>MISURE ANTIASSENTEISMO - Il Sole24Ore 27.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25985/2/</link>
        <description>Secondo un orientamento informale espresso dall&amp;rsquo;Inpdap, le misure antiassenteismo varate con la manovra d&amp;rsquo;estate colpiscono gli stipendi ma salvano i contributi e le pensioni. La norma riguarda il trattamento retributivo nel caso di assenze brevi e nei primi 10 giorni di malattia, ma nulla dispone in materia di copertura contributiva e della relativa valutazione ai fini pensionistici..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:04:45+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IAS E IMPONIBILE FISCALE - Il Sole24Ore 27.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25984/2/</link>
        <description>Dopo gli ultimi aggiustamenti, il testo del provvedimento in attuazione della Finanziaria 2008 &amp;egrave; ormai sostanzialmente pronto per l&amp;rsquo;avvio della fase formale, che passer&amp;agrave; per il parere dei giudici amministrativi. Il decreto permetter&amp;agrave; la piena applicazione del principio della derivazione dell&amp;rsquo;imponibile fiscale dai conti redatti secondo i principi contabili internazionali e conterr&amp;agrave; perci&amp;ograve; importanti precisazioni per l&amp;rsquo;applicazione delle regole della Finanziaria 2008..</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25983/2/">
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        <dc:date>2008-09-30T10:04:00+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>PROTESTO CANCELLATO IN CASO DI DISGUIDO CONTABILE - Il Sole 24Ore 27.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25983/2/</link>
        <description>Va cancellato il protesto dell&amp;rsquo;assegno messo all&amp;rsquo;incasso per disguido contabile. Trattandosi di un mero errore contabile-amministrativo, riconosciuto dal creditore, il debitore &amp;egrave; stato riconosciuto incolpevole. Rilevante l&amp;rsquo;accordo tra le parti ai fini dell&amp;rsquo;eliminazione del protesto..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:03:22+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER EMISSIONE DI FATTURE FALSE - Italia Oggi 27.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25982/2/</link>
        <description>Il Fisco pu&amp;ograve; far scattare un accertamento nei confronti di una societ&amp;agrave; imputandole maggiori redditi se l&amp;rsquo;ex amministratore della stessa &amp;egrave; stato condannato, in sede penale, per emissione di fatture false. Risulta, quindi, assolutamente legittimo un accertamento delle maggiori imposte dell&amp;rsquo;impresa, anche se la compagine sociale &amp;egrave; poi cambiata..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:02:43+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>MOTIVAZIONE PER APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE - Italia Oggi 27.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25981/2/</link>
        <description>Risultano nulli gli avvisi di accertamento basati sulla mera e pedissequa applicazione degli studi di settore. Secondo la Ctp di Torino, infatti, &amp;egrave; necessario esplicitare le circostanze idonee e gravi che rendono inattendibili le scritture contabili e giustificano la ricostruzione del reddito sulla base delle stesse..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:02:07+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IVA DEL PROFESSIONISTA NEL FALLIMENTO - Italia Oggi 27.9.08</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25980/2/</link>
        <description>Nell&amp;rsquo;ambito della procedura di fallimento, non &amp;egrave; previsto nessun privilegio per il recupero dell&amp;rsquo;Iva del professionista per operazioni concluse anteriormente all&amp;rsquo;apertura del concorso..</description>
    </item>
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        <dc:date>2008-09-30T10:01:36+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN PER RICEZIONE 5 PER MILLE - Italia Oggi 27.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25979/2/</link>
        <description>Per ricevere il contributo del 5 per mille relativo all&amp;rsquo;esercizio finanziario 2006 pi&amp;ugrave; velocemente, gli enti del volontariato dovranno comunicare le proprie coordinate Iban. Lo ha ricordato l&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate, sottolineando che circa 4.900 enti non hanno ancora fornito questi dati, che consentiranno l&amp;rsquo;accredito delle somme spettanti direttamente sul conto corrente bancario..</description>
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    <item rdf:about="http://www.calio.it/index.php/content/view/25978/2/">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-09-30T10:00:52+01:00</dc:date>
        <dc:source>http://www.calio.it</dc:source>
        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIORGANIZZAZIONI - Il Sole24Ore 27.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25978/2/</link>
        <description>&amp;bull; Aumenta l&amp;rsquo;imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni per le societ&amp;agrave; che hanno realizzato pi&amp;ugrave; operazioni nello stesso periodo di imposta. La circolare indicata a margine precisa infatti che il calcolo dell&amp;rsquo;aliquota progressiva si effettua cumulando i valori di tutti i disallineamenti, anche se relativi ad operazioni diverse. &amp;bull; Nessun affrancamento &amp;egrave; inoltre consentito per i disallineamenti derivanti da fusioni e scissioni che hanno per oggetto singole attivit&amp;agrave;, anzich&amp;eacute; complessi aziendali. Lo stesso divieto si estende anche alle fusioni nelle quali all&amp;rsquo;incorporante non &amp;egrave; trasferito un complesso aziendale vero e proprio, ma singole attivit&amp;agrave;. &amp;bull; L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate dispone la riapertura per il versamento dell&amp;rsquo;imposta sostitutiva relativa al riallineamento delle differenze da deduzioni extracontabili evidenziate nel quadro EC di Unico, se il riallineamento &amp;egrave; effettuato nel contesto dell&amp;rsquo;affrancamento delle differenze da operazioni straordinarie pregresse..</description>
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        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-09-30T09:59:41+01:00</dc:date>
        <dc:source>http://www.calio.it</dc:source>
        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>TERMINE PER I VERSAMENTI DA UNICO 2008 - Il Sole24Ore 27.09.2008</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25977/2/</link>
        <description>&amp;bull; Il 30.09.2008 scade in termine per i contribuenti obbligati a presentare on line Unico 2008 e le dichiarazioni annuali dei redditi, Irap e Iva. La scadenza riguarda persone fisiche, societ&amp;agrave; di persone, studi associati o associazioni professionali e soggetti Ires, compresi i contribuenti con periodo di imposta che non coincide con l&amp;rsquo;anno solare, per i quali il termine di presentazione si chiude tra il 1.05 e il 29.09. &amp;bull; La scadenza del 30.09.2008 pu&amp;ograve; essere anche l&amp;rsquo;occasione per rimediare ad alcuni errori commessi in relazione all&amp;rsquo;anno 2007, per presentare un Unico 2008 correttivo o un modello Unico 2007 integrativo a favore. Tale data &amp;egrave; infatti l&amp;rsquo;ultimo giorno per sanare eventuali irregolarit&amp;agrave; commesse per quanto riguarda gli adempimenti o i versamenti relativi al 2007. I contribuenti che in relazione al 2007 non hanno eseguito versamenti possono beneficare del ravvedimento lungo, effettuando il pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&amp;rsquo;anno nel corso del quale &amp;egrave; stata commessa la violazione. In questo caso devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi del 2,50% fino al 31.12.2007 e del 3% dal 1.01.2008. &amp;bull; Il 30.09.2008 &amp;egrave; anche l&amp;rsquo;ultimo giorno utile per versare le imposte sostitutive sui riallineamenti, ossia sulle operazioni straordinarie effettuate fino al 2007..</description>
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        <dc:date>2008-09-29T16:24:39+01:00</dc:date>
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        <dc:creator>roberto.coscarella@calio.it</dc:creator>
        <title>DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</title>
        <link>http://www.calio.it/index.php/content/view/25976/2/</link>
        <description>Quesito Il signor XY, nel 2007, ha iniziato dei lavori di riqualificazione energetica della sua abitazione, sostituendo l&amp;rsquo;impianto di climatizzazione invernale con un nuovo impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Alla data odierna, l'intervento non &amp;egrave; ancora ultimato e sono stati versati 2 acconti alla ditta installatrice (25.05 e l'altro il 27.11.2007). A breve eseguir&amp;agrave; il pagamento a saldo dell'intero lavoro con rilascio del certificato di regolare esecuzione ed entro 60 giorni sar&amp;agrave; inviato all'ENEA copia dei documenti richiesti, ossia: 1) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica redatto da un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto; 2) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto. Ora, nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, il contribuente &amp;egrave; impossibilitato ad usufruire della detrazione fiscale del 55% per gli acconti versati nell'anno 2007, poich&amp;eacute; non ha potuto inviare all'ENEA, entro il 29.02.2008 (R.M. n. 244/E/2008), la relativa documentazione, non avendo ancora completato e collaudato i lavori. Inoltre, non ha potuto neanche chiudere una prima tranche di lavori entro il 31.12.2007, poich&amp;eacute; l'intervento in esecuzione non ammette parti autoconsistenti funzionalmente. Ci&amp;ograve; premesso, &amp;egrave; possibile usufruire della detrazione fiscale del 55% sull'intera spesa (acconti versati nel 2007 e saldo nel 2008) nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2008? Risposta &amp;bull; Il D.M. Economia e Finanze 7.04.2008, integrando il D.M. 19.02.2007, ha modificato le modalit&amp;agrave; per la fruizione della detrazione: infatti, il c. 1-quater), introdotto dall&amp;rsquo;art. 4 del D.M. 7.04.2008, sancisce che il contribuente che non &amp;egrave; in possesso della documentazione, poich&amp;eacute; l&amp;rsquo;intervento &amp;egrave; ancora in corso di realizzazione, pu&amp;ograve; usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d&amp;rsquo;imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. &amp;bull; Nell&amp;rsquo;ipotesi prospettata, quindi, e fermo restando l&amp;rsquo;osservanza degli adempimenti richiesti, &amp;egrave; possibile cominciare a fruire della detrazione gi&amp;agrave; in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&amp;rsquo;imposta 2007. In particolare, occorrer&amp;agrave; indicare nel modello 730/2008, rigo E38, colonna 4, ovvero nel modello UNICO/2008, rigo RP 44, colonna 1, le spese sostenute nel corso del 2007, ripartendo (C.M. 31.05.2007, n. 36/E) la detrazione spettante in 3 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e nei 2 periodi d'imposta successivi. Per le spese sostenute nel 2008, la detrazione potr&amp;agrave; essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d&amp;rsquo;imposta 2008, fermo restando il limite massimo complessivo di &amp;euro; 30.000,00 per intervento. &amp;bull; Per completezza, il c. 1-bis) dell&amp;rsquo;art. 4 del D.M. 19.02.2007 precisa che per le spese sostenute a partire dal periodo d&amp;rsquo;imposta in corso al 31.12.2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d&amp;rsquo;imposta in corso al 31.12.2007, i soggetti sono tenuti a: 1) acquisire l&amp;rsquo;attestato; 2) trasmettere all&amp;rsquo;ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione. Pertanto, non &amp;egrave; pi&amp;ugrave; previsto il termine del 29.02.2008 quale ultimo giorno per la comunicazione all&amp;rsquo;Enea dell&amp;rsquo;attestato di &amp;ldquo;certificazione energetica&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;edificio, essendo sufficiente che l&amp;rsquo;invio avvenga entro 90 giorni della fine dei lavori (R.M. 1.08.2008, n. 335/E)..</description>
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