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Pagina 1 di 6 ![]() Reg.178/2002 della Comunità Europea L'Unione
europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità
dell'agenda politica europea. La sicurezza alimentare è divenuta oggi
un obiettivo trasversale da integrarsi in diversi ambiti di competenza
comunitaria: la Politica agricola comune e il suo pilastro "sviluppo
rurale", l'ambiente, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori
e la realizzazione del mercato interno. Il
dibattito pubblico avviato dal Libro verde sui principi generali della
sicurezza alimentare è sfociato, nel gennaio 2000, nella pubblicazione
del Libro bianco che segna un'importante tappa nell'adozione di una
nuova legislazione in campo alimentare. La Commissione annuncia in questo testo lo sviluppo di un quadro giuridico che copra l'insieme della filiera alimentare - "dai campi alla tavola" - secondo un approccio globale e integrato. Secondo tale logica la sicurezza alimentare concerne tutti i seguenti aspetti: l'alimentazione e la salute degli animali, la protezione e il benessere degli animali, i controlli veterinari, le misure di polizia sanitaria, i controlli fitosanitari, la preparazione e l'igiene dei prodotti alimentari. Il Libro bianco ribadisce anche la necessità di instaurare un dialogo permanente con i consumatori a fini di informazione, educazione e ascolto. Adottato nel febbraio 2002, il
regolamento fondatore della nuova legislazione alimentare definisce
cinque principi generali fondamentali:
Il
regolamento istituisce anche l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (AESE) che ha il compito principale di fornire pareri
scientifici indipendenti su questioni attinenti alla sicurezza
alimentare, raccogliere e analizzare informazioni sui rischi potenziali
o emergenti e instaurare un dialogo permanente con il pubblico. Il Reg.178/2002 della Comunità Europea dispone che dal 1° gennaio 2005 diventi cogente la rintracciabilità ed, in particolare, all’art.18 : “E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime” L’obbligo è esplicitato e
dettagliato quindi per produttori, trasformatori e distributori,
soprattutto in relazione a richieste delle autorità di controllo: “Gli operatori del settore alimentare dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo” Viene
pertanto richiesta sia la rintracciabilità totale del prodotto
all’interno dell’azienda (nell’accezione minima di provenienza delle
materie prime, stato dei semilavorati, destinazione dei lotti di
prodotto finito) sia la rintracciabilità di filiera, intesa come
capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un
prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi
materiali ed agli operatori di filiera). L’adeguamento
organizzativo disposto dalla norma è stato già recepito, a livello
volontario, da quegli operatori che hanno valutato il disporre di
sistemi e di procedure per la rintracciabilità dei lotti mediante
identificazioni documentate, come un vantaggio di marketing e
commerciale nelle vendite rispetto alla concorrenza. Và inoltre ricordato che un numero sempre maggiore di amministrazioni pubbliche ( in particolare, Regioni e Province ) ha stanziato e sta stanziando contributi ed agevolazioni finanziarie per quegli operatori del settore alimentare che adeguano l’organizzazione alla normativa Europea. Norma UNI 10939: 2001 In
Italia, la Norma UNI 10939: 2001 definisce la rintracciabilità come “la
capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue
trasformazioni con informazioni documentate”. Le
imprese (con le loro associazioni, organizzazioni, consorzi, ecc.)
scelgono la rintracciabilità non solo per ottemperare a norme cogenti,
ma soprattutto come strategia di sviluppo per vari obiettivi, quali una
risposta ad una inquietudine del mercato e dei consumatori, uno
strumento di gestione interna del rischio, di coordinamento di filiera
(rapporto clienti / fornitori), di vantaggio competitivo, un requisito
di conformità ai fini della certificazione di qualità, ecc. … La norma è disponibile presso il sito UNI. |
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